A seguito di un Quesito postogli nel corso dell’udienza d’incarico - o formulato dal Magistrato per iscritto nel corso di una precedente udienza e ricevuto tramite ordinanza - il Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) presenta al Magistrato una relazione tecnografica sul documento in verifica, che prende il nome di consulenza tecnica o grafotecnica in sede Civile e di perizia grafica in sede Penale.
In caso di udienza in sede Civile, di fronte al Giudice Istruttore (G.I.) o al Giudice Unico (G.U.) od Ordinario Aggiunto (G.O.A.) il C.T.U. presta giuramento, con la formula “Giuro di bene e fedelmente adempiere il compito affidatomi al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità.”
In caso di udienza in sede Penale (G.I.P., Giudice del dibattimento, P.M.) il Perito non giura, ma è tenuto al segreto professionale, che in sede penale è segreto istruttorio.
Se le condizioni giuridiche non sono idonee (rapporti di parentela o precedenti rapporti di lavoro con il soggetto indagato, parte in altri procedimenti in cui il soggetto era implicato) il Consulente deve ricusare l’incarico.
In sede Civile, nel corso dell’udienza di incarico, il C.T.U. chiede
* un fondo spese, che il Giudice dispone secondo la propria volontà e può comunque rifiutare;
* l’eventuale autorizzazione ad esaminare gli originali delle scritture di comparazione presso uffici pubblici e privati e ad acquisirne altri, oltre che a servirsi di un laboratorio specializzato per un esame più approfondito del documento in verifica.
In sede Penale può chiedere inoltre l’autorizzazione all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto o all’uso del mezzo pubblico (treno o aereo, in questo caso maggiorando il biglietto del 5%).
Il Consulente di Parte (Attrice/Convenuta) è avvisato dal proprio Legale dell’inizio delle operazioni peritali, la cui data è fissata dal C.T.U. di fronte al Giudice nel corso dell’udienza di incarico.
Il C.T.P. ha diritto, nel corso di tale incontro, di visionare i documenti autografi e in verifica e di effettuare su di essi rilievi fotografici e a microscopio e/o scansioni, presenziando all’eventuale saggio grafico, che generalmente si effettua però in sede di udienza di incarico, di fronte al G.I.
In data d’inizio delle operazioni peritali – alle quali i CC.TT.PP. hanno il diritto e non il dovere di partecipare - il C.T.U. consegna loro copia della documentazione, fissando l’eventuale prosieguo delle stesse, la data di comunicazione delle proprie Conclusioni e quella di consegna delle eventuali Memorie: tutto è registrato tramite Verbale.
All’interno della propria Richiesta di liquidazione, per gli onorari di ogni consulenza il C.T.U. deve chiedere non più di n. 04 vacazioni (= 2 ore) al giorno.
Una vacazione corrisponde a Euro 14,68 per la prima e a Euro 8,15 per le successive.
In caso di urgenza o di particolare impegno dimostrato da parte del Consulente, le vacazioni possono essere raddoppiate a discrezione del Magistrato.
Nella Richiesta di liquidazione, oltre agli onorari, il Consulente elenca le spese non imponibili (telefonate, fax, corrispondenza, cancelleria, copie, rilegatura, ecc.), oltre al contributo previdenziale del 4% e all’I.V.A.
In caso di autorizzazione all’uso di mezzo proprio deve allegare il foglio con le distanze chilometriche e le ricevute autostradali, moltiplicando i chilometri della distanza percorsa per Euro 0,25.
Nel Collegio Peritale con due periti l’emolumento previsto è di 100 più 40, che aumenta sempre di 40 per ciascun partecipante.
Il lavoro del C.T.P. non è legato a vacazioni.





